D.LGS.
1. Obbligazioni e responsabilità del Vettore
7.1. Il Vettore dichiara e garantisce, con riferimento all’operato dei conducenti, l’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quelle in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.
7.2. I trasporti per l’Italia vengono assunti a norma di legge, secondo gli art. 1693, 1694 e 1696 C.C., come modificato dall’art. 10 del D. Lgs. n. 286/2005, con conseguente previsione di un limite risarcitorio, in caso di perdita o avaria della merce trasportata, pari ad euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata, fatto salvo quanto previsto all’art. 7.4.
7.3. Il Mittente prende atto e accetta che il Vettore è esonerato da qualsiasi responsabilità qualora la perdita o avaria della merce siano determinate da (a) caso fortuito, (b) natura o vizi delle cose o dell’imballaggio, (c) fatto del Mittente o del Destinatario.
7.4. Il Mittente è espressamente informato che il Vettore non è tenuto ad assicurare la merce affidatagli per il trasporto. Il Vettore procede eventualmente a prestare copertura assicurativa contro tutti i rischi (All Risk) esclusivamente dietro mandato scritto conferito dal Mittente antecedentemente al ritiro della merce, con accollo da parte di quest’ultimo delle spese sostenute per assicurare le Merci trasportate.
2. Obbligazioni del Mittente
8.1. Il Mittente si obbliga a curare l'imballaggio dei beni affidati al Vettore usando l’ordinaria diligenza. Il Mittente prende atto che il Vettore può rifiutarsi di ritirare la merce qualora ritenga che la stessa non sia stata imballata e/o stoccata sui bancali in modo tale da garantire gli ordinari standard di sicurezza.
8.2. Il Mittente si obbliga al pagamento delle spese relative alla eventuale giacenza, immagazzinaggio e restituzione dei Beni non consegnati o non ritirati dal Destinatario, per fatto non imputabile al Vettore.
8.3. Il Mittente risponde di tutte le spese ed i danni sofferti dal Vettore, in caso di inesattezza delle indicazioni riportate nella Lettera di Vettura, ai sensi dell’art. 1683 c.c..
8.4. Il Mittente si impegna a far pervenire al Vettore, in tempo utile, istruzioni chiare e precise in ordine al trasporto nonché tutta la documentazione necessaria per la presa in consegna e il trasporto della merce.
8.5. Il Mittente con la stipula del contratto assume la piena e diretta responsabilità nei confronti del Vettore anche per le obbligazioni facenti carico al Destinatario, nonché del pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute al Vettore dal Destinatario ai sensi delle presenti Condizioni Generali.
8.6. Il Mittente si obbliga al pagamento del corrispettivo di cui all’art. 3.
3. Carico/scarico della merce e presa in consegna
9.1. Se non diversamente concordato per iscritto, il carico e scarico della merce è integralmente a carico del Mittente, sul quale ricade altresì la responsabilità per una corretta esecuzione delle predette operazioni.
9.2. Il luogo di presa in consegna della merce viene individuato di volta in volta nella Lettera di Vettura.
D.Lgs 127/ 2010 «Art. 11-bis. - (Imballaggi e unita' di movimentazione).
1. Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unita' per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non e' tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unita' di movimentazione utilizzate.
2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unita' di movimentazione, il vettore non e' responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unita' di movimentazione di numero o di qualita' inferiore rispetto a quelle con cui e' stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita
7.1. Il Vettore dichiara e garantisce, con riferimento all’operato dei conducenti, l’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quelle in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi.
7.2. I trasporti per l’Italia vengono assunti a norma di legge, secondo gli art. 1693, 1694 e 1696 C.C., come modificato dall’art. 10 del D. Lgs. n. 286/2005, con conseguente previsione di un limite risarcitorio, in caso di perdita o avaria della merce trasportata, pari ad euro 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata, fatto salvo quanto previsto all’art. 7.4.
7.3. Il Mittente prende atto e accetta che il Vettore è esonerato da qualsiasi responsabilità qualora la perdita o avaria della merce siano determinate da (a) caso fortuito, (b) natura o vizi delle cose o dell’imballaggio, (c) fatto del Mittente o del Destinatario.
7.4. Il Mittente è espressamente informato che il Vettore non è tenuto ad assicurare la merce affidatagli per il trasporto. Il Vettore procede eventualmente a prestare copertura assicurativa contro tutti i rischi (All Risk) esclusivamente dietro mandato scritto conferito dal Mittente antecedentemente al ritiro della merce, con accollo da parte di quest’ultimo delle spese sostenute per assicurare le Merci trasportate.
2. Obbligazioni del Mittente
8.1. Il Mittente si obbliga a curare l'imballaggio dei beni affidati al Vettore usando l’ordinaria diligenza. Il Mittente prende atto che il Vettore può rifiutarsi di ritirare la merce qualora ritenga che la stessa non sia stata imballata e/o stoccata sui bancali in modo tale da garantire gli ordinari standard di sicurezza.
8.2. Il Mittente si obbliga al pagamento delle spese relative alla eventuale giacenza, immagazzinaggio e restituzione dei Beni non consegnati o non ritirati dal Destinatario, per fatto non imputabile al Vettore.
8.3. Il Mittente risponde di tutte le spese ed i danni sofferti dal Vettore, in caso di inesattezza delle indicazioni riportate nella Lettera di Vettura, ai sensi dell’art. 1683 c.c..
8.4. Il Mittente si impegna a far pervenire al Vettore, in tempo utile, istruzioni chiare e precise in ordine al trasporto nonché tutta la documentazione necessaria per la presa in consegna e il trasporto della merce.
8.5. Il Mittente con la stipula del contratto assume la piena e diretta responsabilità nei confronti del Vettore anche per le obbligazioni facenti carico al Destinatario, nonché del pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute al Vettore dal Destinatario ai sensi delle presenti Condizioni Generali.
8.6. Il Mittente si obbliga al pagamento del corrispettivo di cui all’art. 3.
3. Carico/scarico della merce e presa in consegna
9.1. Se non diversamente concordato per iscritto, il carico e scarico della merce è integralmente a carico del Mittente, sul quale ricade altresì la responsabilità per una corretta esecuzione delle predette operazioni.
9.2. Il luogo di presa in consegna della merce viene individuato di volta in volta nella Lettera di Vettura.
D.Lgs 127/ 2010 «Art. 11-bis. - (Imballaggi e unita' di movimentazione).
1. Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unita' per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non e' tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unita' di movimentazione utilizzate.
2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unita' di movimentazione, il vettore non e' responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unita' di movimentazione di numero o di qualita' inferiore rispetto a quelle con cui e' stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita